Stop stato di emergenza

Cosa cambia per le società sportive?

Fino al 30/04 sostanzialmente nulla, resta l’obbligo di mascherine negli spazi comuni e per assistere come pubblico a spettacoli e competizioni. Si ricorda che l’utilizzo delle mascherine non è previsto durante lo svolgimento dell’attività fisica. Resta anche l’obbligo di super green pass rafforzato (da guarigione o vaccinazione) per la frequenza delle attività al chiuso. E’ possibile frequentare le attività online e all’aperto senza green pass.

Decadono però tutte le altre limitazioni o restrizioni legate allo stato di emergenza come ad esempio il distanziamento, la non condivisione degli attrezzi, il numero di massimo di persone che possono essere presenti all’interno di un locale, la sanificazione obbligatoria di oggetti e attrezzature.

Per quel che riguarda nello specifico la nostra società sportiva riteniamo che la sanificazione degli attrezzi dopo l’utilizzo sia una norma di buon senso e igiene, presente già prima della pandemia nei nostri usi e che riteniamo sensato a maggior ragione mantenere adesso e per il futuro come buona educazione.

In merito al numero massimo di persone che un locale possa contenere, alla condivisione di attrezzatura e al mantenimento di distanze di “sicurezza” la maggior parte delle nostre attività sono già programmate al fine di rispettare tali parametri con o senza pandemia e normative del governo in corso, come ad esempio tutte le attività di Ginnastica per la salute e il fitness.

Ci sono discipline che per loro natura hanno sofferto particolarmente la “distanza di sicurezza” imposta, dovendo tralasciare parte del programma formativo in questi anni, come ad esempio le arti marziali e la danza e l’acrobatica nella parte relativa a prese, coreografie di gruppo e condivisione di attrezzatura specifica. Tali discipline potranno finalmente essere praticate con l’intero programma formativo.

Si riporta il testo dal sito www.sport.governo.it

Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.

Le principali disposizioni contenute all’interno del decreto-legge, valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sono:

  • in base a quanto disposto dall’art. 6, per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:

– il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

– il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

  • in base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:

– piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;

– spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

Inoltre, non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.

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